| Il conduttore, se non lascia l'immobile dopo la cessazione del contratto, deve pagare solo l'indennità di occupazione |
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Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto deve pagare l'indennità di occupazione a norma dell'art. 1591 c.c. e non già il canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito alla legge sospendere gli sfratti. |
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