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Sentenze
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Cass., Sez. II Ci., Sentenza del 6 febbraio 2009 n. 3029
In tema di divisione di beni oggetto di comproprietà, qualora i beni comuni provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo quindi alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce una entità patrimoniale a sé stante; cosicché, in caso di divisione dei beni, deve procedersi a tante divisioni quante sono le masse.
Mentre è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio ad "hoc" da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.
Poiché nel giudizio di divisione di beni immobili occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione, tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni; la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della relativa stima, deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore di essi o di alcuni di essi "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso per ritenere che il prezzo di mercato dei beni abbia subito una significativa ed apprezzabile variazione.
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